Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (il Decreto) ha modificato le modalità di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vale a dire dello strumento con cui viene sinteticamente identificata la situazione economica di coloro che richiedono “prestazioni sociali agevolate”, tra le quali rientrano anche le prestazioni erogate dalle “residenze sanitarie assistenziali” (RSA).
In particolare, il calcolo e l’applicazione dell’ISEE sono necessari per stabilire chi ha diritto di accedere alle prestazioni sociali agevolate e se e in che misura i soggetti che vi hanno diritto devono sostenere i relativi costi.
Questo articolo si focalizza su una delle novità del Decreto che ha destato maggiore interesse: la componente aggiuntiva dell’ISEE di chi vuole beneficiare di prestazioni agevolate per l’accesso alle RSA.
In particolare, questa componente aggiuntiva dell’ISEE consente di individuare le reali capacità di contribuzione del beneficiario, tenendo conto della situazione economica di ciascuno dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario stesso. In altri termini, nel calcolo vengono considerati i redditi dei figli, anche quando essi non appartengono più al nucleo familiare del genitore.
Se però un giudice o i servizi sociali accertano l’estraneità del figlio rispetto al genitore-beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici, allora la componente aggiuntiva non è dovuta. È importante evidenziare che questa estraneità tra genitori e figli deve essere accertata da un soggetto terzo, quale appunto il giudice o i servizi sociali, non essendo possibile alcuna forma di autocertificazione al riguardo da parte dei genitori o dei figli.
Non esiste, dunque, una regola fissa per il calcolo della componente aggiuntiva dell’ISEE e, pertanto,la valutazione deve necessariamente essere effettuata caso per caso.
La componente aggiuntiva dipende infatti da elementi variabili quali, principalmente: (i) il numero di figli del beneficiario non inclusi nel suo nucleo familiare; (ii) la ricorrenza (con riguardo a uno o più di questi figli) di cause di esenzione dal calcolo della componente aggiuntiva; (iii) la situazione economica di questi figli (in questo caso l’ISEE da considerare per il calcolo della componente aggiuntiva è esclusivamente quello del figlio o della figlia, non quella del nucleo familiare al quale il figlio o la figlia ormai appartengono).
Si sottolinea che il calcolo della componente aggiuntiva dell’ISEE non comporta l’imposizione di alcun obbligo giuridicamente rilevante a carico dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario stesso: il fatto che i figli abbiano, con la propria situazione economica, determinato un incremento dell’ISEE del genitore non comporta– di per sé – che questi siano giuridicamente vincolati da alcun obbligo di pagamento.
In altri termini, il figlio Tizio non è giuridicamente tenuto a pagare per il padre Caio una quota della, o l’intera, prestazione erogata a favore di Caio da una RSA per il solo fatto di aver contribuito, con la sua (di Tizio) situazione economica, a incrementare il valore dell’ISEE del padre Caio. Il figlio Tizio è però tenuto a comunicare i propri dati a chi è incaricato di calcolare l’ISEE (il Comune) perché venga accertato se con la sua (di Tizio) situazione economica il valore dell’ISEE del padre Caio è più elevato.
Il beneficiario delle prestazioni, nell’esempio il padre Caio, è, e resta anche con il Decreto, l’unico soggetto giuridicamente obbligato al pagamento delle prestazioni per la quota-parte di sua spettanza. Di conseguenza, se le RSA dovessero risentire di un’eventuale riduzione della platea di utenti legittimati a usufruire della compartecipazione comunale per il pagamento della quota a loro carico, esse dovranno comunque pretendere il pagamento della quota di spettanza dell’utente direttamente ed esclusivamente da quest’ultimo, non avendo, per legge, alcuna azione diretta nei confronti dei figli degli utenti per il recupero delle somme, in ipotesi, non pagate dagli utenti stessi, salvo che i figli abbiano volontariamente assunto obblighi di questo genere nei confronti delle RSA mediante la sottoscrizione di appositi contratti.
In base alla normativa regionale vigente (D.G.R. 98/2007, D.G.R. 173/2008, D.G.R. 933/2014), la diaria giornaliera per l’ospitalità in RSA è ripartita nel modo seguente:
- 50% a carico del Fondo Sanitario Nazionale
- 50% a carico dell’assistito, con la eventuale compartecipazione del Comune di residenza, per chi ne ha diritto.
Accesso al contributo di integrazione della retta per l’utente
Hanno diritto al contributo comunale gli utenti RSA che hanno un reddito annuale ISEE pari a un importo non superiore a € 13.000,00, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, sulle prestazioni socio-sanitarie.
Attualmente è ancora in corso il periodo di transizione e sperimentazione per il passaggio dal vecchio al nuovo ISEE. La DGR 933/2014 ha stabilito, dopo l’emanazione del decreto 159/2013 sopra descritto, un periodo di sperimentazione della durata di un anno, anche al fine di valutare gli effetti dell’applicazione del suddetto decreto sull’ampiezza della platea dei beneficiari nei Comuni interessati al contributo regionale; durante questo periodo “rimangono invariate le disposizioni regionali disciplinanti i criteri e le modalità di compartecipazione dell’utenza ai costi concernenti la quota sociale e, in particolare, la soglia della situazione economica equivalente per l’accesso alla compartecipazione comunale”. L’ISEE però deve essere calcolato secondo le nuove regole del Decreto. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta regionale provvederà all’adozione del provvedimento con il quale verranno stabiliti nuovi criteri e nuove modalità per la compartecipazione dell’utenza, nonché la soglia della situazione economica equivalente.
In ragione della situazione di incertezza che si è venuta a creare con l’emanazione delle nuove regole sull’ISEE, la sede regionale dell’AIOP Lazio ha aperto un tavolo di confronto con la Consulta nazionale dei CAF, allo scopo di agevolare la corretta applicazione di queste nuove regole.
In particolare, si dovrebbe arrivare alla predisposizione di linee-guida operative, da inviare alle strutture associate e agli stessi CAF presenti sul territorio, per rendere più chiara la procedura per il rilascio del nuovo ISEE, nell’interesse sia degli ospiti delle RSA associate, o dei loro familiari, che richiedono la valutazione economica, sia delle stesse RSA.
In ogni caso, resta fermo che le RSA non sono tenute ad alcun adempimento con riguardo al (ri)calcolo dell’ISEE secondo le regole contenute nel Decreto, perché questo calcolo spetta per legge al Comune. Le RSA possono farsi parte diligente nell’illustrare agli utenti le nuove regole, fornendo loro, se del caso, assistenza in termini di chiarimenti circa gli obblighi previsti dalla legge e i soggetti ai quali rivolgersi per ottemperare a questi obblighi.